Slow page dei Missionari della consolata

Libertà religiosa: diritto della persona umana

Dal 250 a.C. a oggi. Storia di un diritto inalienabile.

Immagine della copertina del Rapporto Libertà Religiosa nel Mondo dell'Acs.

Il dodicesimo editto su pietra di Ashoka, risalente al 250 a.C., recita così: “Sua Maestà il re santo e grazioso rispetta tutte le confessioni religiose, ma desidera che gli adepti di ciascuna di esse si astengano dal denigrarsi a vicenda. Tutte le confessioni religiose vanno rispettate per una ragione o per l’altra. Chi disprezza l’altrui credo, abbassa il proprio credendo d’esaltarlo (Carlo Formichi, Apologia del Buddhismo, 1925).

Aśoka Moriya il Grande, spesso traslitterato dal sanscrito in Ashoka (304 a.C. – 232 a.C.) fu sovrano dell’impero Maurya, che comprendeva India, Afghanistan, Iran, Bengala e Assam. Per primo, emise una legge che sanciva la libertà di culto per tutte le confessioni religiose.
Per l’uomo moderno, l’initium libertatis fu segnato dall’Editto di Milano del 313, che determinò non solo la fine progressiva delle persecuzioni contro i cristiani ma, soprattutto, l’atto di nascita della libertà religiosa, assumendo così un significato epocale (cf G. Lombardi, Persecuzioni, laicità, libertà religiosa. Dall’Editto di Milano alla “Dignitatis humanae”, Studium Roma 1991).
Con l’Editto di Milano emergono per la prima volta nella storia le due dimensioni che oggi chiamiamo “libertà religiosa” e “laicità dello Stato”, due aspetti decisivi per la buona organizzazione della società politica.
La realtà in cui viviamo trova, però, ancora grandi ostacoli a vivere questi principi irrinunciabili.
Se oggi la libertà religiosa è tutelata dalla maggior parte degli Stati moderni e, in sede internazionale, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata all’ONU nel 1948, le opposizioni e i fondamentalismi di vario genere sono numerosi.
L’accurato studio di Brian J. Grim e Roger Finke (The Price of Freedom Denied. Religious Persecution and Conflict in the Twenty-first Century, Cambridge University Press, New York 2011) dimostra con chiarezza che nel periodo compreso tra il 2000 e il 2007 sono stati ben 123 i Paesi in cui si è verificata una qualche forma di persecuzione religiosa.
Ultimamente, anche Papa Francesco, parlando alla veglia di Pentecoste ai Movimenti e Associazioni laicali, riuniti il piazza S. Pietro, ha ribadito gli stessi concetti: “Il tempo dei martiri non è finito: anche oggi possiamo dire, in verità, che la Chiesa ha più martiri che nel tempo dei primi secoli. La Chiesa ha tanti uomini e donne che sono calunniati, che sono perseguitati, che sono ammazzati in odio a Gesù, in odio alla fede: questo è ammazzato perché insegna catechismo, questo viene ammazzato perché porta la croce… Oggi, in tanti Paesi, li calunniano, li perseguono… sono fratelli e sorelle nostri che oggi soffrono, in questo tempo dei martiri” (18 maggio 2013).

Il faticoso cammino della Chiesa

La Chiesa, con Gregorio XVI nella Mirari Vos (1836), con Pio IX nel Sillabo e nella Quanta Cura (1864), ma anche con Leone XIII nella Immortale Dei (1885) e nella Libertas (1888), insegnava che l’uomo non ha diritto alla libertà religiosa, perché solo la verità e il bene e non l’errore hanno diritti. Pio IX, nel Sillabo del 1864, condannò con fermezza la libertà religiosa: “È un errore affermare che ogni uomo è libero di abbracciare e di professare la religione che egli riterrà essere vera ai lumi della ragione”.
Solo nella Chiesa cattolica esisteva la vera religione e salvezza. Ogni altro surrogato religioso veniva dal male ed era oggetto di condanna.
Si dovette aspettare il Concilio Vaticano II per respirare idee diverse. Nella dichiarazione Dignitatis humanae del 1965 viene recuperato ciò che il Sillabo condannava: “Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di una tale libertà è che gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potere umano, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa: privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. Inoltre dichiara che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana quale l’hanno fatta conoscere la parola di Dio rivelata e la stessa ragione. Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell’ordinamento giuridico della società” (DH 2).
L’intento non era soltanto di proclamare il principio della libertà religiosa, ma di considerarla come un diritto naturale, fondato sulla dignità della stessa persona umana.

«Fu una giornata splendida»

In una pagina illuminante sul Concilio, che varrebbe la pena di rileggere per intero, Benedetto XVI dapprima mise a fuoco le aspettative dei Padri, e poi ne analizzò i risultati.
“La Chiesa, che ancora in epoca barocca aveva, in senso lato, plasmato il mondo, a partire dal XIX secolo era entrata in modo sempre più evidente in un rapporto negativo con l’età moderna, solo allora pienamente iniziata. Le cose dovevano rimanere così? La Chiesa non poteva compiere un passo positivo nei tempi nuovi? Dietro l’espressione vaga “mondo di oggi” vi è la questione del rapporto con l’età moderna.
Per chiarirla sarebbe stato necessario definire meglio ciò che era essenziale e costitutivo dell’età moderna. Questo non è riuscito nello “Schema XIII”. Sebbene la Costituzione pastorale esprima molte cose importanti per la comprensione del “mondo” e dia rilevanti contributi sulla questione dell’etica cristiana, su questo punto non è riuscita a offrire un chiarimento sostanziale.
Inaspettatamente, l’incontro con i grandi temi dell’età moderna non avvenne nella grande Costituzione pastorale, bensì in due documenti minori, la cui importanza è emersa solo poco a poco con la ricezione del concilio. Si tratta anzitutto della Dichiarazione sulla libertà religiosa, richiesta e preparata con grande sollecitudine soprattutto dall’episcopato americano. La dottrina della tolleranza, così come era stata elaborata nei dettagli da Pio XII, non appariva più sufficiente dinanzi all’evolversi del pensiero filosofico e del modo di concepirsi dello Stato moderno. Si trattava della libertà di scegliere e di praticare la religione, come anche della libertà di cambiarla, in quanto diritti fondamentali alla libertà dell’uomo.
La fede cristiana rivendicava la libertà alla convinzione religiosa e alla sua pratica nel culto. Da questo punto di vista si può affermare che il cristianesimo, con la sua nascita, ha portato nel mondo il principio della libertà di religione.
Il secondo documento che si sarebbe poi rivelato importante per l’incontro della Chiesa con l’età moderna è nato quasi per caso ed è cresciuto in vari strati. Mi riferisco alla dichiarazione Nostra aetate sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane. Così, in un documento preciso e straordinariamente denso, venne inaugurato un tema la cui importanza all’epoca non era ancora prevedibile. Nel processo di ricezione attiva è via via emersa anche una debolezza di questo testo di per sé straordinario: esso parla della religione solo in modo positivo e ignora le forme malate e disturbate di religione, che dal punto di vista storico e teologico hanno un’ampia portata” (Benedetto XVI, Fu una splendida giornata, 2 agosto 2012).

Gli apporti politici

Nell’Atto finale della Conferenza di Helsinki sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa (CSCE), sottoscritto da 35 Stati che volevano migliorare le relazioni tra il blocco comunista e l’Occidente, vengono presentati dieci principi fondamentali accettati da tutti. Il settimo suona così: “Rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo”.
Fu una grande vittoria per la Chiesa, riuscita a far inserire il diritto alla libertà religiosa all’interno dei diritti umani.
“Gli Stati partecipanti rispettano i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. In questo contesto gli Stati partecipanti riconoscono e rispettano la libertà dell’individuo di professare e praticare, solo o in comune con altri, una religione o un credo agendo secondo i dettami della propria coscienza”. Per analizzare gli elementi specifici che corrispondono al concetto di libertà religiosa e che ne sono l’applicazione, Giovanni Paolo II scrisse un Messaggio ai Capi di Stato firmatari dell’Atto finale di Helsinki (1° settembre 1980), chiarendo che: “Nell’espressione e nella pratica della libertà religiosa, si rileva la presenza di aspetti individuali e comunitari, privati e pubblici, strettamente legati fra loro, in modo che il godimento della libertà religiosa ingloba dimensioni connesse e complementari”.
Particolarmente significativa è, poi, la Dichiarazione sulla eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o sul credo, proclamata dall’Assemblea generale dell’ONU il 25 novembre 1981.
“Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questo diritto include la libertà di professare una religione o qualunque altro credo di propria scelta, nonché la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, sia a livello individuale che in comune con altri, sia in pubblico che in privato, per mezzo del culto e dell’osservanza di riti, della pratica e dell’insegnamento.
Ai fini della presente Dichiarazione, l’espressione intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o il credo sta a significare ogni forma di distinzione, di esclusione, di restrizione o di preferenza basate sulla religione o il credo, avente per scopo o per effetto la soppressione la limitazione del riconoscimento, del godimento o dell’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali su una base di eguaglianza.
La discriminazione tra gli esseri umani per motivi di religione o di credo costituisce un affronto alla dignità umana ed un disconoscimento dei principi dello Statuto delle Nazioni Unite, e dovrà essere condannata in quanto violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ed enunciati in dettaglio nei Patti Internazionali relativi ai Diritti Umani, e viene altresì condannata come un ostacolo alle relazioni amichevoli e pacifiche tra le nazioni”.
Il 16 novembre 1995, l’UNESCO nella Dichiarazione sul principio di tolleranza riprenderà i principi della dichiarazione ONU del 1981, facendo un passo in avanti: garantire non solo la libertà religiosa, ma anche la manifestazione esterna di questa libertà.
“La tolleranza è l’armonia della differenza è la chiave di volta dei diritti dell’uomo, del pluralismo, della democrazia e dello Stato di diritto. In conformità al rispetto dei diritti dell’uomo, praticare la tolleranza significa: non tollerare l’ingiustizia sociale, non rinunciare alle proprie convinzioni, non fare concessioni in proposito. La pratica della tolleranza implica che ciascuno possa scegliere le proprie convinzioni liberamente e che accetti che gli altri godano della medesima libertà. Significa accettare che gli esseri umani, caratterizzati naturalmente dalla diversità del proprio aspetto fisico, della propria situazione, del proprio modo di esprimersi, dei propri comportamenti e dei propri valori, abbiano il diritto di vivere in pace e continuare ad essere ciò che sono. Essa significa altresì che nessuno deve imporre le proprie opinioni ad altri”.

Conclusione
15-09-2012 Papa Benedetto XVI in visita in Libano.

Numerosi sono stati gli interventi del Magistero su questo tema. Ne vorrei ricordare due in particolare, a modo di conclusione.
Il primo è Ecclesia in Medio Oriente, promulgata il 16 settembre 2012, durante il viaggio di Benedetto XVI in Libano. In essa si dice che «La libertà religiosa è il culmine di tutte le libertà. È un diritto sacro e inalienabile» (36) e che «comporta sia la libertà individuale e collettiva di seguire la propria coscienza in materia religiosa, sia la libertà di culto. Include la libertà di scegliere la religione che si crede essere vera e di manifestare pubblicamente la propria credenza» (37).
Il secondo è il Messaggio di Benedetto XVI per la 44ª Giornata Mondiale della Pace (1° gennaio 2011). “Nella libertà religiosa, infatti, trova espressione la specificità della persona umana, che per essa può ordinare la propria vita personale e sociale a Dio, alla cui luce si comprendono pienamente l’identità, il senso e il fine della persona. Negare o limitare in maniera arbitraria tale libertà significa coltivare una visione riduttiva della persona umana; oscurare il ruolo pubblico della religione significa generare una società ingiusta, poiché non proporzionata alla vera natura della persona umana; ciò significa rendere impossibile l’affermazione di una pace autentica e duratura di tutta la famiglia umana”.

di Giuseppe Ronco, da “da Casa Madre”, settembre 2014

The following two tabs change content below.

Giuseppe Ronco

Ultimi post di Giuseppe Ronco (vedi tutti)

Be the first to comment

Leave a Reply

L'indirizzo email non sarà pubblicato.